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Conviene la mediazione?

(Necessariamente) breve storia del fenomeno e cinque consigli pratici per chi pensa oggi di utilizzarla.

In questi ultimi tempi la mediazione – intesa come procedimento per veder di affrontare una situazione conflittuale – vive in Italia un suo momento di notorietà. Almeno nel giro degli avvocati, dei giudici e dei pochi studiosi accademici che se ne occupano.
Meno, assai meno, nel grande pubblico – per il quale continua a rimanere un oggetto sconosciuto e di cui molti non sospettano neppure l’esistenza.
Di che si tratta? Beh, l’idea è semplice e vecchia come il mondo. In caso di difficoltà nella gestione di un rapporto con qualcuno – problema che evidentemente non si riesce a risolvere da soli – perché non ricorrere ad un esterno che ci dia una mano?
Ma ci sono i giudici, direte! Certo, ma avventurarsi in una causa significa di regola sia rompere i ponti con l’avversario, sia entrare in una dimensione particolare, dove spesso le logiche non son quelle del senso comune, i tempi dilatati, l’esito per tanti versi imprevedibile. Un alto rischio e spesso pure alti costi. E poi, i giudici fanno il loro lavoro: non aiutano. Decidono.
E poi nulla vieta che, anche se ci si è imbarcati in una causa, sia sempre meglio, per poterne uscire al momento giusto, tener aperti un canale di dialogo con l’avversario.

Un fenomeno antico, la mediazione, dicevamo. Resoconti di antiche pratiche trovano al riguardo riscontro in ricerche etnografiche relative alle poche tribù primitive ancora sparse per il mondo. Ma è pratica che arriva sino a giorni nostri (si pensi a chi chiama il sindaco per una lite con il vicino) e soddisfa in genere l’esigenza di mantenere il quieto vivere all’interno di una comunità. Il ricorso a ‘pacieri’ che in modo o nell’altro trovino delle soluzioni pacifiche a situazioni potenzialmente dirompenti, è fenomeno universale e pervasivo.
Spesso l’intervento di questi pacieri si traduce in soluzioni essenzialmente imposte, vuoi convincendo gli interessati dei vantaggi che avrebbero dal fatto di desistere dal litigio, vuoi prospettando loro le disastrose conseguenze che deriverebbero altrimenti. Altre volte, i pacieri sono più rispettosi dell’autonomia decisione dei diretti interessati e si limitano ad aiutarli nel loro difficile confronto.
Lo schema trova applicazione indipendentemente dalla natura e dall’intensità di conflitto, come pure dalla sua latitudine culturale e pure dal fatto che si tratti di una questione interpersonale o inter-gruppo se non addirittura internazionale.
Ecco, questa è la mediazione, come si dice ‘tradizionale’ che ha costituito la base per tutte le varie declinazioni di mediazione, più o meno raffinate, che conosciamo oggi.
Oggi, a fianco delle forme di mediazione tradizionale, ve ne sono di più recenti. Esse sono collocabili in due grandi gruppi:
– da un lato, le mediazioni che si svolgono all’interno di un percorso strutturato, sorta di servizio istituzionale offerto agli utenti (dallo Stato e sue articolazioni, ma pure da privati); e
– dall’altro, le mediazioni offerte agli interessati alla stregua di un altro servizio professionale privato (come ad esempio quelli medici, legali, psicologici).

Non abbiamo detto ancora, perché mai un sistema del genere, comunque strutturato può tornare utile. Anzi, la comparazione con altre formule di gestione del conflitto farebbe apparire la mediazione a prima vista come una scommessa aperta, senza alcuna garanzia di ricavarne qualche vantaggio. Compro qualcosa che non so come finirà (almeno, se faccio una causa, so che prima o poi finirà e qualcosa succederà). Nei fatti, però, il ricorso a un mediatore si traduce molto spesso in una cosa vantaggiosa e permette a molti di poter voltar pagina in tempi relativamente brevi (molto più brevi di una causa) e con relativa soddisfazione.
Non è che il mediatore si dotato di poteri taumaturgici, ovviamente. Si tratta piuttosto del potere del dialogo: il fatto di confrontarci con il nostro avversario ci permette di capir meglio la situazione in cui siamo e spesso anche di scoprire prospettive nuove. Nell’interazione che di regola contraddistingue una sessione di mediazione, ogni interessato aggiusta in continuazione tutta una serie di dati (aspettative, piani per il futuro, valutazioni sul passato, possibili esiti, rischi, opportunità, …). La mediazione è essenzialmente un’occasione di confronto dinamico. Nessuno sa a priori dove potrà portare, ma il solo fatto che si realizza, genera opportunità che possono essere utilmente colte.
In tale prospettiva, il ruolo del mediatore è prezioso: un dialogo fra parti in conflitto è di regola sempre molto difficile e tende ad assumente dinamiche distruttive. Se il mediatore riesce a caratterizzarlo come dialogo costruttivo, allora tutto diviene più facile e, nei fatti, sono gli interessati stessi che disegnano prospettive di soluzione mutualmente accettabili.
Questo processo è conosciuto come ‘trasformazione del conflitto’ per cogliere questo momento ‘magico’ (che magico non è) di transizione da confronto ciecamente ostile, a co-costruzione di una nuova realtà condivisibile.
Con l’affermarsi dell’idea del diritto alla tutela giurisdizionale dei propri diritti, la mediazione è stata caratterizzata, in essenza, come intervento di un terzo privo di poteri decisori (anche se abbiamo appena visto come la pressione esercitata dal mediatore possa giungere a livelli notevoli, rendendo così sfumati i confini con la vera e propria decisione d’autorità). Ma una definizione del genere, ricavata a contrario, è riduttiva. In realtà, come abbiamo appena visto, il valore aggiunto della mediazione è quello di creare un contesto in cui i diretti interessati ad un conflitto possano prendere in mano la situazione e esplorare i modi per gestirla al meglio, prendendo in autonomia decisioni informate conseguenti. In altri termini, la mediazione non è (solo) un non-giudizio, ma è un potenziamento del processo decisionale soggettivo.

E veniamo ai nostri cinque consigli pratici, destinati ai potenziali diretti interessati e loro consulenti.
1) Prendere in (seria) considerazione di ricorrere alla mediazione per gestire una situazione conflittuale.
Consiglio banale, se si vuole, ma non peregrino, se solo si considera che il ricorso alla mediazione è ancora sporadico (fuori dai casi in cui lo prevede la legge – su questo torniamo più sotto, al punto 5). Se ci troviamo in tale situazione, possiamo adottare varie strategie: ignorarla (sperando che il problema si risolva spontaneamente); prenderla di petto (innescando normalmente reazioni ostili che ci portano ad alzare il livello del conflitto stesso); cercare di negoziare (ma se si crea un muro-contro-muro, rischiamo di non arrivare a nulla); rivolgerci a terzi per una decisione tranchante (buona idea, ma abbiamo considerato sopra le controindicazioni).
Rivolgersi ad un terzo neutrale può così essere una buona idea. E lo è anche nei casi in cui l’esperimento, in parallelo o in sequenza, di altri percorsi possa risultare conveniente (nulla vieta ad esempio di avviare una causa, ma anche proporre di mediare; oppure iniziare a negoziare per poi chiedere l’intervento di un terzo se ci accorgiamo che potrebbe aiutarci a sostenere meglio in confronto).
La cosa importante, se si decide di avvalersi di un mediatore, è di farlo a ragion veduta. E qui arriviamo al secondo consiglio.
2) Cercar di capire, in anticipo, che tipo di supporto avremo dal mediatore. Da quanto detto sinora, il lettore avrà intuito che i mediatori interpretano il loro ruolo in modi diversi: abbiamo citato mediatori che si muovono soprattutto sul versante della persuasione (cercando cioè di convincere gli interessati ad aderire a certe soluzioni, ritenute evidentemente convenienti, piuttosto che altre); altri che rispettano maggiormente l’autonomia decisionale degli interessati. Non si tratta di differenze di stile (uno può esser più simpatico o affabile di un altro, indipendentemente dai modi di intervento), bensì di vera e propria concettualizzazione ideologica del proprio ruolo. La grande ripartizione che viene fatta, al proposito, è fra mediatori più o meno ‘direttivi’, da una parte e mediatori ‘non-direttivi’, dall’altra. La differenza non è di poco conto e sapere che tipo di servizi ci verranno dati può condizionare lo svolgimento dell’intero processo ed i suoi esiti. È da considerare che i mediatori più o meno ‘direttivi’ (forse la maggioranza di quelli in attività), tendono a controllare l’andamento e l’oggetto del confronto dialogico – decidono ad esempio le modalità di svolgimento degli incontri di mediazione (chi vede chi, con che sequenza, che temi affrontare, con che priorità, …). I mediatori non-direttivi supportano invece l’autoregolamentazione al riguardo, da parte degli stessi interessati (quando e come vedersi, fra chi, che temi trattare, come trattarli, …).
Da considerare infine che qualsiasi mediatore è un inevitabilmente soggetto a pregiudizi, per quanto si sforzi di agire libero dagli stessi. Quella che abbiamo definita come concettualizzazione del proprio ruolo porta con sé il suo vissuto, i principi in cui crede, il ruolo che attribuisce a sé ed alla raffigurazione che si fatto di ogni partecipante alla discussione. Possiamo facilmente trovarci di fronte a mediatori che non condividono alcuni nostri valori, o li pesano differentemente. Ciò può impattare negativamente sull’andamento della mediazione, in particolare se il mediatore adotta un approccio più o meno direttivo.
Da un punto di vista pratico, è consigliabile avere un colloquio con il candidato mediatore al fine di capire che tipo di servizi potremmo avere. Leggere il suo curriculum spesso torna utile perché la formazione ricevuta e le esperienze fatte possono avere un peso notevole nel suo modo di mediare. Anche il centro o i centri di mediazione presso i quali il mediatore opera possono dare utili indicazioni al riguardo.
“Sbagliare” mediatore, può significare buttar via tempo e risorse.
3) Non cadere nella trappola mentale di pensare di dover convincere il mediatore dalla bontà delle nostre posizioni. È naturale pensare di portare il mediatore dalla nostra parte (con il retropensiero che così potrà parimenti convincere anche il nostro avversario). E talvolta funziona, specie con mediatori inclini ad interventi di tipo persuasivo. Ma il più delle volte tutto ciò è pia illusione e vano esercizio. Ci sono ovviamente casi in cui il mediatore mostra di comprendere le nostre ragioni, ma il più delle volte il suo è solo esercizio di empatia.
Sotto altro verso, è facile poi percepire il mediatore anche come una zattera cui aggrapparsi, nei momenti di sconforto o quando ci sentiamo più vulnerabili. Ricordiamoci però che, alla fine, nessuno meglio di noi sa cosa è meglio per noi; il mediatore, per quanto si sia letto le carte messegli a disposizione, ha conoscenze necessariamente limitate del conflitto, dei suoi presupposti e dei possibili sviluppi futuri. Cerchiamo piuttosto di confrontarci con lui per avere un punto d’appoggio ed una verifica, ma decidiamo di testa nostra.
4) Essere consapevoli che il dialogo non ha un andamento lineare e richiede i suoi tempi. Come in ogni interazione conflittuale fra umani, anche – e soprattutto – in mediazione il dialogo assume forme raramente lineari. Le linee del discorso tendono piuttosto a sovrapporsi, ripresentarsi dopo iati più o meno lunghi, presentare inspessimenti (ridondanze) o tradursi in comportamenti non verbali a volte difficili da decifrare. I mediatori più accorti tendono ad esser consci di questo ed il loro lavoro consiste appunto nel dar conto di questa complessità, senza cercare di ridurla d’autorità.
La frammentazione del discorso comporta anche il fatto che raramente si verifichino svolte definitive. Ciò rispecchia spesso l’andamento del processo decisionale individuale, con pause, ripensamenti, riprese. Lo stesso vale per i soggetti collettivi (con aumento della complessità e dei tempi di elaborazione) e ovviamente richiede un tempo per l’elaborazione. Quello che pare contare è quell’inversione del trend complessivo di cui sopra si accennava nell’aspetto qualitativo dell’interazione: da distruttivo a costruttivo.
5) Essere consapevoli che c’è (forse) un giusto tempo per ogni cosa. La mediazione di un conflitto si basa sulla disponibilità di (almeno due) interessati, a provare a parlarsi. Se i soggetti coinvolti son più di due, è da valutare se e come coinvolgere quelli che si ritiene opportuno debbano esserci. A volte ciò non è possibile e forse l’esperimento di una mediazione è prematuro. Vi sono spesso considerazioni legali che occorre fare al riguardo (può essere che una soluzione trovata fra i pochi presenti sia insufficiente sotto tale aspetto), ma non è da scartare a priori l’utilità di un confronto preliminare anche per solo una parte degli interessati: il potere del dialogo può comunque dispiegare su di essi la sua capacità rigenerativa.
Sotto altro aspetto, è da considerare che a volte una mediazione viene avviata perché lo impone la legge. È il caso della più parte delle mediazioni avviate in Italia da una decina d’anni, considerato che un provvedimento adottato del 2010 (d. lgsl. 28) ne richiede l’esperimento prima dell’avvio di una causa vertente su determinate questioni (in particolare divisioni ereditarie e liti su diritti su immobili, ma anche questioni relative a contratti di locazione e recentemente questioni fra soci di società di persone). È uno dei casi di mediazione ‘istituzionale’, che abbiamo menzionato sopra. La partecipazione a questo tipo di mediazione è in qualche modo ‘forzato’, visto l’interesse dello Stato a non caricare eccessivamente il sistema giudiziario e la speranza (giustificata o meno che sia qui non rileva) che, inducendo le future parti di un processo a mediare, si possa così evitare in radice l’apertura di un caso.
Tale forzatura costituisce senz’altro un limite rispetto al principio volontaristico che dovrebbe caratterizzare la mediazione. Il che è di per sé grave, pur tenendo conto delle buone intenzioni del legislatore. Rifiutarsi di esperire una mediazione avviata in base a detto schema, espone a rischi di sanzioni in un eventuale processo giudiziario vertente sulle stesse questioni (sostanzialmente sanzioni pecuniarie in tema di costi di procedura e sanzioni sostanziali in tema di valutazione delle prove). Va quindi consultato un legale per poter assumere la decisone appropriata (sempre per il caso che detto procedimento giudiziario abbia luogo).
Il sistema del decreto 28 prevede invero alcuni vantaggi (tra i quali in particolare un trattamento di favore per quanto riguarda la tassa di registro degli accordi da trascrivere) ma ha pure degli aspetti preoccupanti di cui occorre tener conto. Uno di questi, tra i più fastidiosi, consiste nel fatto che, decidendo di esperire la mediazione, il mediatore ci verrà assegnato d’autorità (verrà infatti tratto da una lista chiusa di soggetti qualificati) e non ci sarà quindi modo di fare le verifiche accennate al punto 2 sopra, o lo si potrà fare solo limitatamente. La soluzione consigliabile è quella di concordare, per quanto possibile, con controparte/i un mediatore che presenti i requisiti per soddisfare tutti i suoi ‘clienti’. Il risultato può essere ottenuto anche indirettamente avviando la procedura presso un centro di mediazione che possa dare le informazioni che cerchiamo (anche qui, però lo schema prevede dei limiti dato che possono operare solo i centri accreditati a tal fine, c.d. ‘organismi di mediazione’).

Il mediatore “esperto”

Il Tea Break di gennaio 20221 ha toccato il problema, ricorrente, del grado di conoscenza della ‘materia del contendere’ richiesto al mediatore.

Come noto, secondo molti è opportuno che una certa qual conoscenza vi sia. Altrimenti – si sostiene – il mediatore non è in grado di seguire la discussione e, soprattutto, di offrire agli interessati un contributo minimamente utile in termini di suggerimenti e/o soluzioni. Tale esigenza è sentita soprattutto dai mediatori che interpretano il loro ruolo in tal senso (offrire suggerimenti e/o aiutare le parti a trovare soluzioni), ma anche da coloro che ritengono che così il ruolo del mediatore venga in qualche modo ‘protetto’ e reso più credibile (che figura ci faccio se mostro di non capire quel di cui si discute?).

Una particolare declinazione di questa expertise minimale è riscontrabile nell’idea diffusa che il mediatore debba comunque ‘saperne qualcosa’ di diritto (inspecie operando nel contesto del decreto 28/2010, che richiede la dimestichezza da parte del mediatore con qualche passaggio ‘legale’ – la produzione di un verbale, la verifica deipoteri delle parti, …).

Nella pratica trasformativa, invero, tali esigenze non vi sono; anzi, il dare consigli o suggerire soluzioni è considerate pericolosa espressione di atteggiamento direttivo, che mina l’autodeterminazione delle parti. Deve/può essere quindi il mediatore, almeno in quest’ottica, ‘ignorante’?

Chi vuole farsi un’idea del dibattito che ne è scaturito, dia un’occhiata agli highlights vada qui.

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Agency in mediazione

Con il Tea Break di novembre 2021, condotto da Alessandra Papa, siamo tornati sull’argomento.

‘Tornati’ perchè è un tema cui teniamo molto e che è già stato oggetto di discussione. La due giorni di Firenze lo scorso maggio, ricordata in apertura, è stata dedicata proprio a questo. Carlo Mosca ha tenuto un seminario  giusto un anno fa, e comunque ne parliamo si può dire quotidianamente, commentando casi pratici e sessioni di mediazione fatte o osservate.

Perché tanto rilievo? Ma perché l’agency è la capacità di prendere decisioni e noi – da mediatori trasformativi – interpretiamo il nostro ruolo sostanzialmente nel fatto di sostenere detta capacità.

Le dinamiche conflittuali, come noto, possono incidere non poco al riguardo e – altro caposaldo – noi possiamo essere prezioso aiuto nel processo di empowerment.

La chiacchierata di novembre è stata stimolante ed ha toccato sia pur con il poco tempo a disposizione molti dei temi più rilevanti  a proposito di agency in mediazione:

– il ruolo dei legali

– l’impatto del contesto e della finalizzazione della mediazione al deflazionamento delle cause in tribunale

– i preconcetti culturali che guidano i partecipanti ad una sessione dimediazione (mediatore ovviamente incluso)

– il rapporto fra ‘discorso’ e ‘Discorso’

 

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La “tecnica” del riassunto

Uno degli interventi usati dai mediatori è quello del riassunto (summary in inglese). Esso consiste nel restituire alle parti quanto emerso in una precedente ‘porzione’ di conversazione.
Nella pratica trasformativa, il riassunto assume un valenza particolarmente importante perché è un modo, molto efficace, di aiutare gli interlocutori a farsi chiarezza, valutare come muoversi e (spesso) comprendere meglio la posizione degli altri. Per saperne di più, scarica le note (tratte dal manuale ISCT per il corso base in mediazione trasformativa): Note sul RIASSUNTO.

Di riassunto abbiamo parlato in occasione dei Tea Breaks di-

Autodeterminazione in mediazione – il valore dell’agency

In un recente evento formativo, partecipato da alcuni soci AMT e tenuto da Carlo Mosca, si è parlato di come sia importante (e difficile) per un mediatore mantenere la priorità del principio di autodeterminazione delle parti.
Si è parlato in particolare di “agency”, vale a dire la caratteristica propria degli esseri umani (e non solo, ma limitiamoci a questi) di aver coscienza di sé e muoversi in autonomia.
Nella prospettiva trasformativa, tale qualità è considerata fondamentale, il presupposto necessario affinché un soggetto coinvolto in un conflitto possa trovare in sé le risorse per gestirlo nel modo più produttivo. Come noto, un mediatore trasformativo ha come obiettivo quello di supportare il processo di empowerment di ciascuna della parti coinvolte in una mediazione. Tale supporto, insieme

a quello dato al processo di recognition, è funzionale alla creazione di presupposti per la creazione di un confronto utile (e quindi la trasformazione qualitativa dell’interazione conflittuale – da distruttiva, quale di regola si presenta, a costruttiva).Farlo non è semplice…

Per chi non c’era (e anche per chi c’era e vuole rivedersi la parte iniziale), ecco la registrazione dei primi 30′ di corso.

https://youtu.be/2ENzQGSdJmc

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